OBBLIGO FATTURAZIONE ELETTRONICA ESTERA

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A partire dal 01.07.2022 entrerà in vigore l’obbligo di invio dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere tramite il sistema di Interscambio (SDI), così come avviene attualmente per l’invio delle fatture elettroniche interne:

  • Fatture Attive: dovranno essere emesse in formato elettronico, anche qualora il destinatario sia un soggetto non residente in Italia o senza una stabile organizzazione.

Per le operazioni attive si utilizzeranno i codici «Tipo documento» corrispondenti all’operazione effettuata (es. TD01 per la fattura «ordinaria», TD24 per la fattura differita)

  • Fatture Passive: Per le operazioni ricevute da cedente o prestatore estero, dovrà essere emessa l’autofattura in formato elettronico entro il 15° giorno successivo a quello di ricevimento del documento.

L’obbligo comunicativo è facoltativo per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale, oppure ricevuta una fattura elettronica mediante SDI.

Per le operazioni passive si dovranno utilizzare i seguenti codici «Tipo documento»:

-TD17: integrazione/autofattura acquisto di servizi dell’estero;

-TD18: integrazione acquisto di beni intracomunitari;

-TD19: integrazione acquisto di beni ex art. 17 c.2 dpr 633/72 (es. fornitori extra-ue).

Per emettere una fattura elettronica estera, il codice destinatario da utilizzare è “XXXXXXX”, unitamente al numero di partita IVA comunitaria del destinatario, nel caso di soggetti con sede in Paesi dell’UE.  

Per i soggetti con sede in uno stato extra UE, al posto della partita IVA bisogna inserire il codice generico “OO99999999999”.

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Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti.

Distinti saluti.

Studio Pepe